Condizioni generali di vendita
La fornitura viene effettuata alle condizioni esplicitamente descritte nel testo della conferma d’ordine. Per tutto quanto non esplicitamente pattuito nel contratto, valgono le condizioni generali qui di seguito esposte nonchè la normativa ANIE per gli equipaggiamenti industriali con convertitori statici, in vigore dalla data di conclusione del contratto.
1. La consegna si intende convenuta presso magazzino del Fornitore ed eseguita all’atto della consegna del materiale al Committente o al Vettore anche nei casi in cui la resa contrattuale è franco destino.
Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali venduti si trasferiscono al Committente.
Se, per un motivo qualsiasi, approntato il materiale, la consegna non può avvenire per fatto indipendente dalla volontà del Fornitore, essa si intende ad ogni effetto eseguita col semplice avviso di merce pronta.
2. Il termine di consegna stabilito in contratto è da considerarsi puramente indicativo ed il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che il Committente dovesse subire a causa di un eventuale ritardo di consegna, salvo quando in contratto venga esplicitamente accettato di considerare il termine di consegna come impegnativo e venga definita la penalizzazione che il Committente potrà pretendere dal Fornitore a totale indennizzo per gli eventuali danni.
3. Il Fornitore conserva la proprietà del materiale fornito fino al totale pagamento dello stesso.
4. Il Fornitore garantisce le prestazioni tecniche del proprio materiale nei limiti di quanto descritto nel contratto o in allegati esplicitamente richiamati nel contratto.
5. Il Fornitore garantisce la buona qualità del proprio materiale obbligandosi, durante il periodo di garanzia precisato nel contratto, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile le parti difettose. I Lavori inerenti alle riparazioni o sostituzioni in garanzia saranno a giudizio del Fornitore, eseguiti nel proprio magazzino, nei centri assistenza autorizzati oppure sul posto.
In ogni caso, le eventuali spese di viaggio e trasferta del personale del Fornitore o le spese per il trasporto del materiale, sono a totale carico del Committente.
Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà rimasto inoperoso, nè Egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti ed indiretti conseguiti. Le prestazioni dovute al Fornitore per far fronte ai propri impegni di garanzia verranno sospese nei confronti del Committente in mora di pagamento.
6. Per qualsiasi controversia, Foro competente è quello di Monza.